Oggi vi forniamo vademecum davvero completo sulle domande più comuni relativamente al Superbonus. Buona lettura!
La prima domanda che tutti fanno sul Superbonus 110 è chi può usufruirne.
Possono farlo tutte le persone che utilizzano un immobile residenziale sia come prima che come seconda casa.
Dobbiamo distinguere tra abitazione singola oppure appartamento in condominio.
Sia le abitazioni indipendenti che gli appartamenti in condominio hanno diritto al Superbonus, i primi in modo indipendente, i secondi come parte di un’opera che deve essere fatta dall’intero condominio.
Esempi di utilizzatori di immobile
Sì, tuttavia bisogna specificare che non essendo detentori di reddito sarà per loro necessario usare lo sconto in fattura come mezzo di pagamento.
Chiunque voglia eseguire gli interventi senza anticipare nessun euro, può affidarsi ad una azienda che accetta lo sconto in fattura.
L’azienda realizza i lavori e fa fattura al committente. La fattura recherà la descrizione delle opere con il loro valore, in basso poi ci sarà una dicitura “Sconto in fattura” e il valore verrà “scontato” portando il netto da pagare a zero.
L’azienda poi riceverà il valore delle opere inserito in fattura, maggiorato del 10%, sul proprio cassetto fiscale. Quando lo avrà potrà decidere di cedere il credito presente sul suo cassetto fiscale ad una Banca, che nei fatti acquisterà il credito dall’azienda.
Quindi:
Tra Committente e azienda che fa i lavori avviene lo sconto in fattura;
Tra azienda che fa i lavori e Banca avviene la cessione del credito.
Per poter accedere al Superbonus è sempre necessario garantire il salto di due classi energetiche per mezzo degli inteventi realizzati. Il salto delle 2 classi energetiche è un prerequisito fondamentale per ottenere le detrazioni al 110%. È pertanto necessario che sia fatta una APE ante opera e una APE post opera che dimostri il raggiungimento del requisito.
Qualora si sia l’unico proprietario di villetta una bifamiliare, anche se la villetta si configura come unico edificio di proprietà della stessa persona, se le due unità immobiliari sono “funzionalmente indipendenti” tra loro (ovvero che sono dotate di impianti autonomi ad uso esclusivo di luce acqua, gas, riscaldamento) e hanno un accesso autonomo dall’esterno, in questo caso la villetta dovrà essere considerata come composta da due unità immobiliari autonome e ogni abitazione dovrà essere trattata autonomamente ai fini del Superbonus. Significa quindi che il proprietario potrà effettuare gli interventi su entrambe le unità ma gli interventi considerati saranno due.
Ricordiamo che la legge prevede massimo due interventi per codice fiscale e qualora si sia già usufruito di un intervento in passato per altro immobile, sarà possibile eseguire solo un intervento su una delle due unità.
Tuttavia, non solo il proprietario può eseguire i lavori e accedere al Superbonus, si faccia riferimento agli esempi di utilizzatori immobile già elencati qui sopra.
Il proprietario può fare i lavori indipendentemente dagli altri se la villetta a schiera è funzionalmente indipendente dagli altri, ovvero deve essere dotata di impianti autonomi ad uso esclusivo di luce, acqua, gas, riscaldamento; deve avere un ingresso indipendente anche da un cortile o carosello comune.
Gli interventi trainanti sono due:
Per interventi trainanti si intende interventi per i quali se realizzati possono accedere al Superbonus.
Gli interventi trainati sono:
Per interventi trainati si intende interventi che possono rientrare nel Superbonus solo se effettuati in parallelo a almeno un intervento trainante.
L’Ecobonus al 110% si applica indistintamente sia alle prime che alle seconde case.
La norma prevede di poter usufruire del Superbonus massimo due volte per ogni persona (ovvero codice fiscale), su qualsiasi immobile per cui la persona ha diritto (si veda esempi utilizzatori immobile).
È una forma di pagamento per la quale il corrispettivo dovuto per i lavori è saldato cedendo gli incentivi del Superbonus all’azienda che ha realizzato i lavori.
La demolizione e ricostruzione è un intervento che se fatto può accedere all’Ecobonus 110%, tuttavia è utile considerare che i limiti massimi di spesa per ciascuna unità immobiliare in Superbonus sono limitati e non consentono di coprire per intero le spese derivanti da questo genere di intervento.
Il rifacimento tetto rientra nel Superbonus, purché superi il 25% della superficie opaca complessiva, altrimenti sarà necessario aggiungere, per esempio, una parete a nord con cappotto. In questo caso i limiti di spesa in genere permettono di realizzare sostituzioni di coperture attorno ai 200 mq, oltre questa misura si dovrà utilizzare al detrazione al 65%.
Rientrano nell’Ecobonus al 110% entrambi, in quanto il rifacimento della caldaia è un’opera trainante, mentre la sostituzione infissi è un’opera trainata.
Il fotovoltaico è un intervento cosiddetto trainato applicabile se e solo se si effettua in parallelo un intervento cosiddetto trainante. L’installazione dell’impianto fotovoltaico e di un eventuale accumulo elettrico è sempre coperta dal plafond largamente sufficiente previsto dalla norma.
No, l’impianto elettrico non rientra assolutamente nelle opere, né trainanti né trainate.
In caso di ristrutturazione dell’immobile, l’impianto elettrico potrà godere della detrazione al 50%.
Per ogni opera è stato normato un valore economico unitario da rispettare di spesa massima, a titolo di esempio per il cappotto si parla di 150 euro al mq.
L’importo massimo di spesa per le case unifamiliari è di 50.000 euro per le opere di coibentazione e di 30.000 euro per la sostituzione della caldaia.
I limiti scendono a 40.000 e 20.000 per gli appartamenti in condominio fino alla ottava unità e scendono ulteriormente a 30.000 e 15.000 nei condomini costituiti da nove o più unità.
A questi limiti si aggiungono i limiti specifici per gli interventi trainati, quali ad esempio 60.000 euro per i serramenti, 24.000 euro per il fotovoltaico e 3.000 euro per la colonnina di ricarica dell’auto elettrica.
L’asseverazione consiste nell’intervento di un professionista iscritto all’albo che dichiara la conformità e il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al superbonus, sia il rispetto del salto delle due classi energetiche che la conformità ai limiti di spesa imposti dalla legge per ogni intervento.
Le spese tecniche sostenute contestualmente alla realizzazione delle opere sono anch’esse beneficiarie del Superbonus e pertanto cedibili all’azienda che ha realizzato le opere. Qualora fossero invece sostenute anticipatamente le stesse non rientrano nel Superbonus.
Il valore dell’IVA è anch’esso cedibile con lo sconto in fattura e, in questo caso, non viene pagato dal Committente. Sarà compresa nel valore che l’azienda ritrova nel suo cassetto fiscale e, se lo prevederà, verrà ceduto alla Banca.
Per accedere all’Ecobonus 110%, l’immobile deve essere conforme alle norme urbanistiche e a quanto dichiarato alle autorità competenti, con una tolleranza del 2%. Qualora non fosse conforme, andrà prima sanata la non conformità per poi eseguire i lavori.
In generale il Committente non ha responsabilità fatto salvo le canoniche eccezioni quali a titolo di esempio il certificato antimafia.
Le responsabilità di natura diversa ricadono sul certificatore energetico, sull’asseveratore e sull’impresa che realizza le opere.
È per questo che la norma ha previsto la necessità dell’esistenza di opportune polizze assicurative per professionisti e imprese.
Qualora i vincoli imposti dalle autorità competenti impedissero la realizzazione delle opere trainanti, le opere trainate godono degli incentivi anche in assenza delle trainanti.
Se hai letto fino a qui devi davvero essere interessato al Superbonus!
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