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Isoterma S.r.l.

Gli adempimenti burocratici del fotovoltaico, per non perdere gli incentivi!


Guida agli adempimenti periodici per il tuo impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico

MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: SEI IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI PERIODICI?

Ritorniamo su un argomento che interessa a chi ha realizzato un impianto fotovoltaico di grande dimensione durante il Conto Energia: la manutenzione del fotovoltaico. Abbiamo già parlato dell’argomento in questo articolo esaustivo, che coglie tutti gli aspetti, dai costi per la manutenzione del fotovoltaico al regime iva sulla fattura di manutenzione.

Tuttavia molti pensano che il contratto di manutenzione di un impianto fotovoltaico riguardi solo la pulizia dei pannelli, la verifica della sala inverter e dell’efficienza generale dell’impianto fv. In realtà la manutenzione sul fotovoltaico prevede una serie di adempimenti periodici obbligatori senza i quali il rischio è la possibile perdita parziale degli incentivi.

In questo articolo, li abbiamo raccolti e descritti tutti.

 

SCADENZE PERIODICHE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

  1. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA 
  • ENTE INTERESSATO: GSE
  • IMPIANTI COINVOLTI: TUTTI QUELLI CHE RICHIEDONO INCENTIVI SUPERIORI A 150.000 €
  • NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 159/2011

 

Sono sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., tutte le persone fisiche o giuridiche che ricevono incentivi dal GSE per un importo, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante, superiore ai € 150.000. 

​L'informazione antimafia è un documento rilasciato dalle Prefetture che attesta la sussistenza, o meno, in capo a persone fisiche o giuridiche delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nonché la sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle attività di impresa.

Tale documento viene richiesto oltre che per la stipula di contratti, anche per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali superiori a 150.000 euro.

Il GSE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 99, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a 150.000 euro calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.
 

Per poter trasmettere le richieste alle Prefetture competenti, il GSE deve acquisire da tali operatori la seguente documentazione:

  1. la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011; 
  2. le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età. 

Agli operatori che non provvedono alla comunicazione nei termini, il GSE sospende l’erogazione degli incentivi e delle convenzioni RID e SSP.

La documentazione deve essere aggiornata ogni 12 mesi dal rilascio della precedente informativa antimafia. Alla scadenza dei termini, il GSE invia una comunicazione email agli operatori soggetti a controlli a campione. In alternativa si consiglia di verificare la personale posizione sul Portale informatico del GSE.

SCADENZA: ND

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. 
  • ENTE INTERESSATO: AGENZIA DELLE DOGANE
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe 
  • NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995 – CIRC. N.50/2020 prot. 474208/RU

Tutti gli operatori elettici, con impianti a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20kW, ad esclusione degli impianti di biogas, devono inviare entro il 31 marzo la dichiarazione telematica di produzione e consumo degli impianti a fonte rinnovabile.

SCADENZA: 31/03/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. INDAGINE ANNUALE DATI TECNICI PRODUTTORI 
  • ENTE INTERESSATO: ARERA
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 100 kWe
  • NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERE GOP 35/08 E 347/2012/R/IDR (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 443/2012/A, 96/2013/A E 150/2014/A)

L’ ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - avvia entro marzo di ogni anno la procedura telematica di comunicazione obbligatoria annuale Dati tecnici su produttori e autoproduttori di elettricità.

 

Sono interessati, generalmente, tutti gli operatori elettrici che hanno impianti a fonte rinnovabile per una potenza complessiva installata superiore a 100kW

  

L’indagine annuale sui Dati tecnici su produttori e autoproduttori di elettricità prevede che i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas sono tenuti a fornire, periodicamente, una serie di dati e informazioni sull’attività svolta nell’anno precedente (gennaio – dicembre). 

SCADENZA: 29/03/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE
  • ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe
  • NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995 

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in qualità di officine elettriche di produzione a scopo commerciale, devono versare il diritto di licenza di esercizio annuale entro il 16 dicembre di ogni anno e richiedere la vidimazione dei Registri di Produzione 

Ai sensi dell’art. 63 del TUA (Testo Unico Accise) le licenze di esercizio nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: 

1)      officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro

2)    officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale77,47 euro.

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

SCADENZA: 16/12/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. VIDIMAZIONE REGISTRO DI PRODUZIONE PER LE OFFICINE ELETTRICHE
  • ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe
  • NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995 

In base alle prescrizioni rilasciate nella Licenza di Esercizio dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente, è necessario ritirare – vidimato - il Registro di Produzione approntato e reso disponibile dall'UTF entro i termini prescritti, in generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario.

SCADENZA: 31/12/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L’ANNO 2020
  • ENTE COINVOLTO: ARERA
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 100 kWe
  • NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERE GOP 35/08 E 347/2012/R/IDR (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 443/2012/A, 96/2013/A E 150/2014/A)

I soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti  (come per esempio i titolari di impianti fotovoltaici o di produzione in genere con potenza superiore a 100 kWp) nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sono tenuti al calcolo dell’eventuale contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità stessa.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100 Euro.

SCADENZA: IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

PERIODICITA’: ANNUALE

 

  1. TARATURA PERIODICA CONTATORE DI PRODUZIONE
  • ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe 
  • NORMA DI RIFERIMENTO: CIRCOLARE AdE 23/D DEL 23/12/2015

La taratura e verifica di corretta inserzione del contatore di energia elettrica installato per la contabilizzazione dell’energia prodotta è obbligatoria per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica (fotovoltaico, turbine eoliche e mini-eolico, gruppi elettrogeni) con potenza nominale superiore a 20 kW.

SCADENZA: ND

PERIODICITA’: TRIENNALE

 

  1. TARATURA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA
  • ENTE COINVOLTO: GESTORE DI RETE (E-DISTRIBUZIONE, UNARETI ECC.)
  • IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA GLI 11,08 kWe 
  • NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERA 786/2016/R/EEL DEL 22 DICEMBRE 2016

In conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, è necessario eseguire verifiche periodiche sui dispositivi di protezione di interfaccia (SPI) per gli impianti di produzione connessi sia alla rete MT che alla rete BT. 

Il 22 dicembre 2016 è stata pubblicata dall'AEEG la delibera 786/2016/R/EEL, inerente le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo. 

La nuova normativa disciplina le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia per gli impianti di potenza superiore a 11,08 kWp.

La Delibera in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri: 

  1. nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  2. nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno).

Le scadenze per effettuare le prove variano in base alla data di entrata in esercizio dell'impianto, sia per gli impianti in MT che in BT: 

  1. impianti entrati in esercizio dall'1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; 
  2. impianti entrati in esercizio dall'1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro il 31 marzo 2018;
  3. impianti entrati in esercizio dall'1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro il 31 dicembre 2017; 
  4. impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro il 30 settembre 2017. 

Il certificato di taratura dovrà poi essere inviato al gestore di rete dell’impianto di produzione.
In caso di mancata verifica periodica, il gestore di rete invia un sollecito per l’effettuazione della stessa. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi, qualora previsti, e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, se presenti, fino ad avvenuto adeguamento degli impianti.

E’ prevista anche la sospensione del servizio di connessione prevista dal Regolamento di Esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete. 

SCADENZA: ND

PERIODICITA’: QUINQUENNALE

 

Insomma, abbiamo visto che gli adempimenti sono tanti e alcuni dei quali, se non eseguiti, possono portare alla sospensione degli incentivi del fotovoltaico. Un buon programma di manutenzione deve prevedere non solo la pulizia dei pannelli o la riparazione di guasti elettrici o meccanici, deve comprendere anche un piano di tutti gli adempimenti cui è sottoposto l’impianto fotovoltaico per mantenere gli incentivi.

Isoterma è da sempre attiva nel settore degli impianti fotovoltaici e siamo in grado di portare a compimento tutti gli adempimenti elencati. Se vuoi avere maggiori informazioni, contattaci direttamente per fissare una telefonata con il nostro esperto alla nostra email info@isoterma.it oppure al nostro centralino 02 80886960.